In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, il combinato disposto degli artt. 140 c.p.c. e 8 comma 4 l. 890/1992 prevede che in caso di temporanea assenza del destinatario dell’atto, sia necessario l’invio della cosiddetta c.a.d. (comunicazione di avvenuto deposito), contenente l’avviso che il plico non recapitato si trova depositato presso l’ufficio postale ed è disponibile per il ritiro. Dell’invio della c.a.d. deve essere data relazione nell’avviso di ricevimento della raccomandata dell’atto con la firma dell’addetto alla spedizione.
In una recente sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano all’esito di un giudizio in cui lo scrivente difendeva un sanzionato con multa stradale da parte del Comune di Milano (Giudice di Pace di Milano, n. 4535 del 21.10.2020), veniva accolta l’eccezione della omessa/invalida notifica dei verbali di accertamento presupposti.
La vicenda prendeva le mosse dall’impugnazione di un’ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 emessa a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative da violazione del c.d.s.
L’accertamento della mancata menzione (e quindi della mancata spedizione) della c.a.d., unitamente al disconoscimento delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento dei verbali presupposti prodotte dalla P.A., comportavano l’annullamento dell’ingiunzione fiscale.
Deduceva il giudice: “Nella relazione di notifica prodotta non risulta infatti allegata la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'ultima parte del citato art. 140 [c.p.c.] la cui mancanza, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, costituisce causa di nullità della notificazione (Corte di Cass., SS.UU., n. 458/2005, in prosieguo, conformi: Cass. 9510/2005; n. 3895/2006; n. 11583/2009). Attesa l'indicata carenza, accompagnata dal tempestivo disconoscimento della copia fotostatica della relata sottoscritta, e non risultando aliunde la prova del ricevimento della seconda raccomandata da parte di O. F., che ha negato tale consegna, va dichiarata la nullità della notifica del verbale in questione. Di conseguenza l'opposizione de qua va accolta ed annullata l'ingiunzione di pagamento opposta, che da tale verbale è scaturita.” Giova ricordare che la nullità della notificazione di un atto impositivo non comporta conseguenze solo sul piano procedurale, ma anche sul piano sostanziale. La validità della notificazione, entrando direttamente a costituire la fattispecie impositiva, si riflette sulla validità dell’atto stesso, di tal che gli atti consequenziali all’atto nullo sono invalidi per nullità derivata.
Viene dunque confermato l’orientamento secondo cui l’assenza della menzione della c.a.d. nell’avviso di ricevimento originario (e quindi dell’omesso invio della c.a.d. stessa) comporta la nullità del procedimento notificatorio dell’atto.
Si segnala, da ultimo, che con Ordinanza n. 21714 dell’08.10.2020, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, ai fini del valido procedimento notificatorio, sia sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della c.a.d. ovvero sia necessaria anche la prova della sua ricezione, con conseguente necessità di esibizione in giudizio dell’originale della c.a.d.
A cura dell'Avv. Andrea Casella
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