RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMITTENTE AUTISTA INVESTITO DA MULETTO, NON BASTA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL RISCHIO NEL DUVRI: VA DATA CONCRETA E ADEGUATA ATTUAZIONE ALLE PREVISIONI DI SICUREZZA.
Con sentenza del 27.9.2018 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato A.M. responsabile del reato di lesioni colpose oggetto di imputazione.
L'addebito nei confronti del prevenuto è quello di aver cagionato colposamente gravi lesioni al lavoratore D.D. durante le operazioni di posizionamento di un carico appena effettuato sull'automezzo condotto dall'infortunato.
La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti del A.M., quale direttore dell'ufficio tecnico e dello stabilimento della ditta "Gruppo Centro Nord", con funzioni organizzative e dispositive in materia di prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro.
Secondo i giudici di merito l'infortunio è una diretta conseguenza della mancata previsione cautelare di procedure per evitare il rischio di investimenti degli autisti durante il carico sugli automezzi, sia sotto il profilo della mancata previsione del divieto per gli autisti di scendere dal veicolo nel luogo di carico, sia sotto quello della mancata individuazione di una zona tassativa per effettuare i controlli necessari per la verifica del corretto fissaggio del carico.
L'imputato è stato considerato titolare di una posizione di garanzia, quale responsabile in materia di prevenzione antinfortunistica del Gruppo Centro Nord, che aveva stipulato, in data 8.9.2008, con la ditta Fasoli Trasporti un contratto di appalto avente ad oggetto il trasporto di manufatti. La ditta Fasoli aveva, a sua volta, subappaltato l'attività alla ditta di autotrasporti V. Antonio, di cui il D.D. era dipendente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.M. lamentando la Violazione di legge in relazione all'inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Deduce che l'addebito colposo riconosciuto dai giudici di merito trova il suo fondamento giuridico esclusivamente nella violazione di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, segnatamente nella predisposizione da parte del committente di un DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) insufficiente e contraddittorio. Tale profilo di responsabilità, tuttavia non è minimamente esplicato o menzionato nel capo di imputazione. Ciò ha costretto i giudici di merito ad individuare un diverso profilo di responsabilità del tutto slegato e avulso dall'imputazione inizialmente mossa. Ulteriore salto logico è rappresentato dall'assenza in questo processo della principale posizione di garanzia prevista dalla legislazione prevenzionistica, ossia il datore di lavoro dell'infortunato.
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4886 del 05 febbraio 2020 ha dichiarato infondato il ricorso, ritenendo corretto l’interpretazione della Corte territoriale, che con riferimento alla lamentata violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, ha fondatamente argomentato nel senso che anche il profilo di colpa specifica ritenuto sussistente dal primo giudice - in punto di violazione degli obblighi previsti dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, deve ritenersi ricompreso nel fatto descritto nel capo di imputazione, alla luce di tutte le risultanze istruttorie processualmente emerse, sulle quali l'imputato si è ampiamente difeso. I giudici di merito hanno accertato che il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) prevedeva che l'autista potesse scendere dal proprio veicolo, avendo il compito di controllare il corretto posizionamento del carico, ma ne doveva restare nelle vicinanze, proprio al fine di evitare situazioni di rischio come quella in concreto verificatasi. Tale rischio, dunque, era stato preso in considerazione nel DUVRI, ma è emerso che non era stata data concreta e adeguata attuazione alle previsioni di sicurezza, per cui anche la disposizione di recarsi nella strada privata - al di fuori della zona di carico - per controllare il posizionamento del camion non era stata codificata. Di qui l'addebito di responsabilità colposa nei confronti del prevenuto, stante la mancata previsione cautelare di procedure per evitare il rischio di investimento degli autisti (di altra ditta) durante il carico sugli automezzi.
E' noto, del resto, che in tema di reati colposi, non vi è violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza qualora sia aggiunto un ulteriore profilo di colpa non menzionato nell'imputazione, sempre che l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Castellano, Rv. 27450002), come indubbiamente avvenuto nel caso di specie.
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