Cassazione Penale Sent. Sez. Unite Num. 23948 Anno 2020 (il testo in calce)
Le Sezioni Unite hanno affermato che, in relazione alle situazioni precedenti all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento penale. La questione si fonda su un punto fondamentale: l’imputato deve sapere di essere processato, e questa conoscenza non può essere presunta attraverso meccanismi legislativi. Altrimenti si realizzerebbe un vero e proprio paradosso, che nonostante l’eliminazione della contumacia, verrebbe meno le possibilità di difesa di chi subisce un processo. Le Sezioni Unite offrono quindi un fondamentale chiarimento, stabilendo che la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p.
È bene precisare che, la questione riguarda un'elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio in epoca antecedente alla modifica (ex lege 103/2017) dell'art. 162 c.p.p. il quale prevede, oggi, che la stessa abbia effetto solo con l'assenso del difensore in ordine all'elezione.
Nel caso di specie, si trattava di un indagato che aveva effettuato l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria e, prima ancora dell'iscrizione nel registro generale delle notizie di reato, quindi non poteva considerarsi idonea a garantirgli la conoscenza della pendenza del processo. la conoscenza del procedimento deve riferirsi all'accusa contenuta in un provvedimento formale, come lo è il decreto di citazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha concluso che l'art. 420 bis c.p.p. non introduce presunzioni assolute di conoscenza e, in particolare, che l'elezione del domicilio presso il difensore può ritenersi efficace solo quando vi sia un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto.
Per le situazioni precedenti alla modifica dell'art. 162 comma 4bis c.p.p. ad opera della Legge n. 103/2017 va affermato il seguente principio di diritto: La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis c.p.p. dovendo il giudice in ogni caso verificare anche in presenza di altri elementi che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso.
Alla stregua del principio di diritto delle Sez. Un. riportato, ho solo un consiglio da darvi, se siete indagati in un procedimento penale, non eleggete mai domicilio presso il vostro difensore, lasciate che le notifiche di tutti gli atti di indagine e processuali vengano inviate direttamente a voi.
Ciò permetterà, in molte circostanze, di agevolare il vostro difensore nella difesa.
Dott.ssa Antonella Palladino
Il testo