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Emergenza Covid - Ammissibile la riduzione in via equitativa del canone di locazione

Tribunale di Roma, Sez. VI, Ord. del 27.08.2020 - Scarica il testo!

Nei contratti relazionali implicanti un rapporto continuativo tra le parti, privi di clausole di rinegoziazione, e che mal tollerano, dal punto di vista economico, una risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, quali i contratti di locazione di beni immobili destinati ad attività produttive, è ammissibile chiedere la riduzione in via equitativa del canone di locazione ricorrendo alla c.d. “buona fede integrativa”, ex art. 1375 c.c.

Il canone generale di buona fede e correttezza nella fase esecutiva del contratto, infatti, impone che qualora si modifichino, oltre l’alea ritenuta normale, i presupposti fattuali e giuridici del contratto, questo debba essere rinegoziato dalle parti al fine di ricomporre lo squilibrio negoziale creatosi a causa di sopravvenienze (come l’emergenza da COVID-19) imprevedibili al momento della stipula.

Si legge in sentenza che "In siffatte ipotesi sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale del contratto.La clausola generale di buona fede e correttezza, invero, ha la funzione di rendere flessibile l’ordinamento, consentendo la tutela di fattispecie non contemplate dal legislatore."



Massima a cura dell'Avv. Andrea Casella


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