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La confisca allargata, ex art. 240‑bis c.p., come strumento cardine per la sottrazione delle ricchezze di provenienza illecita

di Umberto Alfieri (*)

 

Premessa.

L’aggressione ai patrimoni illeciti è oggi uno dei cardini del sistema di contrasto alla criminalità organizzata e comune. L’azione ablativa sul patrimonio rappresenta il livello più incisivo della strategia di contrasto poiché colpisce il fine ultimo dell’attività delittuosa, cioè l’accumulazione di ricchezza illecita ed incide direttamente sulla capacità operativa dei gruppi criminali.

La normativa italiana ha costruito, nel tempo, un sistema multilivello che opera sia nell’ambito del procedimento penale sia nel contesto delle misure di prevenzione, con un progressivo ampliamento dei presupposti applicativi e dei reati presupposti[1].

In tale prospettiva, il legislatore è intervenuto più volte, ampliando e rafforzando il quadro normativo, così da fornire all’autorità giudiziaria e alle forze di polizia un sistema articolato di misure applicabili sia nel procedimento penale sia in quello di prevenzione, con estensione anche alle condotte corruttive ed al finanziamento del terrorismo.

La moderna confisca allargata nasce con l’introduzione dell’art. 12-sexies del d.l. 306/1992, poi evoluta nelle discipline codicistiche e nel sistema delle misure di prevenzione, attualmente disciplinato dal codice antimafia, ex d.lgs.159/2011.

Tali misure patrimoniali sono strumenti di prevenzione speciale sia nel procedimento penale, ove si atteggiano a misure post-delictum, sia in quello di prevenzione vero e proprio, ove rilevano come misure ante-delictum. Nel primo caso, infatti, il punto d’inizio è l’accertata commissione di un reato, mentre, nell’altro, è necessario dimostrare la pericolosità sociale del destinatario.

Esse possono essere distinte in due istituti: il sequestro e la confisca

Mentre il sequestro è un provvedimento di natura provvisoria e cautelare, adottato inaudita altera parte, la confisca è la misura ablativa disposta all’esito del contraddittorio nell’ambito del relativo procedimento (penale o di prevenzione). In entrambi i casi viene disciplinato il regime delle relative impugnazioni.

 

Evoluzione normativa.

Come sopra accennato, l’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306 nasce come una delle misure più incisive, poiché introdotto come risposta alla stagione stragista mafiosa[2]. La sua evoluzione è complessa e segna la storia della confisca allargata in Italia di cui rappresenta un modello poi recepito dal Codice Antimafia e dal codice penale, nonché un punto di riferimento per legislazioni di altri paesi, per le politiche di contrasto ai patrimoni illeciti.

Il decreto viene poi convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che conferma l’impianto normativo.

Nel decennio successivo la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale ne definisce l’assetto sistematico, qualificandolo come misura obbligatoria dotata di autonomia rispetto alla confisca tradizionale e pienamente compatibile con i principi costituzionali. Le pronunce di quel periodo[3] chiariscono la natura presuntiva della sproporzione patrimoniale, la possibilità di estendere la misura ai beni nella disponibilità indiretta del condannato e la legittimità dell’inversione dell’onere della prova sulla provenienza lecita dei beni, contribuendo a consolidare la confisca allargata come strumento centrale di aggressione ai patrimoni illeciti.

Il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, incide in modo significativo sulla disciplina della confisca allargata, ampliando l’elenco dei reati presupposti e rafforzando gli strumenti di aggressione ai patrimoni illeciti. Inserito nel quadro delle “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, il decreto estende la portata dell’art. 12-sexies del d.l. 306/1992, consolidando la natura obbligatoria della confisca.

Successivamente la l. n. 94 del 15 luglio 2009, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, si inserisce nel processo di progressivo rafforzamento della confisca allargata, contribuendo ad ampliarne l’ambito applicativo. La legge inasprisce il trattamento sanzionatorio di numerosi delitti ad alto disvalore, intervenendo sulle misure di sicurezza patrimoniali e potenziando gli strumenti di prevenzione, consolidando il quadro repressivo entro cui opera l’art. 12-sexies del d.l. 306/1992. Tale intervento si colloca nel percorso evolutivo che condurrà alla susseguente codificazione della confisca allargata nell’art. 240-bis c.p.

Infatti, con la l. n. 161/2017 ed il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, molti commi dell’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 vengono abrogati e, nell’ambito della riserva di codice, vengono trasfuse nel codice penale le disposizioni di contrasto patrimoniale della predetta normativa speciale antimafia: gli artt. 12-sexies, commi 1 e 2-ter, confluiscono nel nuovo art. 240-bis c.p., rubricato “Confisca in casi particolari”, mentre l’art. 12-quinquies, comma 1, viene recepito nell’art. 512-bis c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori”.

 

Oggetto della confisca allargata, ex art. 240-bis c.p.

Le misure patrimoniali nel procedimento penale sono strettamente connesse con l’accertamento di un fatto-reato e basate sul legame, a vario titolo, di quest’ultimo con la res oggetto dell’ablazione.

Attualmente, l’art. 240 bis c.p. disciplina la confisca in casi particolari e si applica in via obbligatoria quando il condannato, o colui che patteggia (ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), risulti responsabile di determinati reati “spia” o presupposti, incluse condotte relative a:

– delitti di criminalità organizzata richiamati dall’art. 51, comma 3 bis c.p.p.;

– reati contro la Pubblica Amministrazione: peculato (art. 314), indebita percezione (316), malversazione (316 bis), indebita compensazione (316 ter), concussione (317), ipotesi di corruzione (318, 319, 319 ter);

– reati economico-finanziari: ad esempio riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro illecito;

– delitti connessi a traffico di stupefacenti, armi, terrorismo.

Le finalità sono da ricercare nel contrasto dell’accumulazione di ricchezza illecita e nella prevenzione di possibili flussi economici derivanti da attività criminose, anche se non direttamente attribuibili al singolo reato accertato.

Ritrova nella condanna, ovvero nell’applicazione della pena su richiesta delle parti, il suo requisito fondamentale.

In relazione al profilo oggettivo, rileva esclusivamente la disponibilità di beni anche per interposta persona – di provenienza ingiustificata e dal valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica esercitata – da parte del condannato, in base ad una presunzione di illecita accumulazione e ribaltando sul destinatario l’onere della prova (co. 1).

Quando non si può procedere sul denaro, sui beni e sulle altre utilità in valore sproporzionato nella disponibilità del reo, si opera per un valore equivalente sulle ricchezze delle quali egli ha disponibilità legittima, anche per interposta persona (co. 2).

Questa impostazione produce il netto affievolimento del legame tra la res e il reato accertato giudiziariamente (attraverso la presunzione di illecito arricchimento) e l’inversione dell’onere della prova. Questi rappresentano i due aspetti su cui deve soffermarsi l’attenzione dell’investigatore che svolge indagini patrimoniali volte alla ricostruzione dinamica del patrimonio del soggetto.

 

Natura giuridica e finalità.

L’art. 240 bis si configura come una misura patrimoniale atipica, attingendo sia a finalità preventive sia punitive, essendo mirata a ridurre il vantaggio economico derivante da reati di particolare gravità nonché a prevenire la reiterazione di attività illecite attraverso la sottrazione dei beni sproporzionati.

Perché scatti la confisca ex art. 240-bis, devono però ricorrere contemporaneamente:

– condanna o patteggiamento per il reato previsto;

– titolarità o disponibilità dei beni da parte del condannato;

– sproporzione tra beni e reddito/attività economica;

– mancata giustificazione credibile della provenienza dei beni.

 

Modalità operative: analisi reddituale

In quest’ottica, è necessario determinare puntualmente sia il complesso reddituale del soggetto, non limitandosi all’acquisizione della dichiarazione, ma estendendo la ricerca ad ogni altra possibile fonte, ad esempio le disponibilità bancarie e finanziarie, i titoli e i lasciti ed il novero delle attività professionali, a qualsiasi titolo esercitate. Solo la completezza degli approfondimenti potrà giustificare la citata sproporzione, posta a fondamento della confisca. Quanto all’inversione dell’onere della prova, questa agevola di molto la possibilità di ricorrere alla confisca allargata ma, nella fase dibattimentale del contraddittorio, impone una puntuale esposizione delle metodologie di analisi patrimoniale.

Per quanto attiene alla confisca per equivalente, il legame tra res e reato viene a perdere qualsiasi rilevanza. Si tratta, rispetto alla confisca diretta, di uno strumento sussidiario, per il quale si dovrà anche giustificare l’impossibilità di procedere all’aggressione delle ricchezze sproporzionate, oggetto di ablazione patrimoniale, non più in possesso dell’interessato.

 

Ricostruzione di un caso concreto di confisca allargata.

Un esempio pratico di applicazione dell’art. 240 bis c.p. è offerto da una recente ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal competente G.i.p. del Tribunale ordinario di Salerno nell’ambito di un procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica di Salerno - Direzione distrettuale antimafia.

Il G.i.p., analizzando le richieste della Procura della Repubblica, ordina, oltre alle misure cautelari di tipo custodiale, anche il sequestro preventivo di determinati beni acquisiti dagli indagati[4], individuati dalla polizia giudiziaria, attraverso la seguente ricostruzione logico-giuridica:

“Il P.m. avanza altresì richiesta di sequestro preventivo ex art. 240-bis c.p. di taluni beni, mobili ed immobili, in proprietà e/o nella disponibilità degli indagati.

Invero, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l’art. 85-bis T.U. n. 309/1990 richiama espressamente l’art. 240-bis c.p., il quale prevede la confisca obbligatoria “del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza è di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.

Ebbene, alla luce della fiorente attività di spaccio diretta e gestita dagli indagati, la P.G. ha svolto ampi accertamenti patrimoniali sulla capacità reddituale dei due coniugi, proprio per documentate la sproporzione della stessa rispetto al loro effettivo tenore di vita ed ai beni posseduti. In altri termini, tali accertamenti patrimoniali – di seguito compendiati – documentano certamente che la capacità di spesa dei due coniugi è stata possibile solo grazie agli ingenti capitali illeciti derivanti dall’attività di spaccio sul territorio.

Tutto ciò se solo si considera che, per quanto disvelato dagli stessi ROSSI Mario e BIANCHI Lucia  nel corso delle intercettazioni (cfr. captazione del 5.3.2023), il volume dei traffici illeciti del gruppo ammontava a circa 70.000 euro al mese di guadagno; tale circostanza è confermata anche da un calcolo che la P.G. ha effettuato in ragione della cocaina (di oltre 1 kg) sequestrata in data 12.04.2023: invero, considerato che le dosi di sostanza stupefacente poste in vendita dai pusher di ROSSI Mario - per come riferito dagli stessi acquirenti - nonché dal peso delle stesse emerso nel corso di sequestri operati dalla P.G., risultavano variate da 0,3 a 0,5 grammi e che ogni dose veniva venduta al prezzo di euro 30 cadauna, si è ragionevolmente ritenuto che dalla predetta sostanza sottoposta a sequestro (di grammi 1.044,9), il sodalizio avrebbe ricavato un ammontare lordo di circa 105.000,00 euro [1.044,9 (peso totale, in grammi, della sostanza) / 0,3 (peso, in grammi delle dosi singole) = 3.483 (dosi, citca, ricavabili). 3.483 (dosî) x 30 euro (prezzo cadauna dose) = 104.490 euro].

Ritenuto, inoltre, che ROSSI Mario veniva rifornito dai correi partenopei con una cadenza quasi mensile (ovvero ogni 20/25 gg), si presume ragionevolmente che il volume d’affari del sodalizio oggetto di indagine ammontava a circa 1.260.000,00 euro annui.

Orbene, circa i redditi effettivamente conseguiti dalla coppia, da interrogazione effettuata presso le banche dati in uso alle Forze dell’Ordine, si è avuto modo di constatare che ROSSI Mario non ha mai presentato alcuna dichiarazione reddituale, mentre la BIANCHI Lucia ha dichiarazioni reddituali a partire dall’anno 2010 con importi relativamente bassi, eccetto che per il 2017, il 2019 ed il 2020, mentre per gli anni successivi al 2020 non risulta aver presentato ulteriori dichiarazioni fiscali.

Particolare interesse investigativo banno proprio i redditi dichiarati dalla BIANCHI per gli anni 2019 c 2020, che si ritengono essere stati artatamente gonfiati per ottenere, in forma illecita, alcuni contributi statali messi a disposizione in quel periodo per l’emergenza sanitaria da Covid 19. Del resto, in altro procedimento penale, alla BIANCHI Lucia è stato contestato che alcune richieste di contributi a fondo perduto da lei avanzate fossero state effettuate sulla base di dati reddituali falsi; […]. Per di più, previa acquisizione delle fatturazioni emesse dalla BIANCHI per gli anni 2019 e 2020, la P.G. ha constatato che i ricavi dichiarati erano del tutto inesistenti, in quanto non giustificati dall’emissione di alcuna fattura per quelle annualità. Inoltre, la P.G. ha accertato che la BIANCHI non ha mai pagato tasse per i redditi dichiarati per gli anni 2019 e 2020 (al contrario, risultano pendenze di cartelle esattoriali proprio per quelle annualità). […]

Dunque, è pienamente condivisibile la conclusione cui giungono gli inquirenti, e cioè che ROSSI Mario e BIANCHI Lucia stiano vivendo, quantomeno dall’anno 2015, di proventi delle loro attività delittuose, risultando il loro tenore di vita assolutamente sproporzionato rispetto ai loro redditi leciti, soprattutto dall’anno 2019 in poi, quando la BIANCHI inizia a commettere reati nelle sue attività imprenditoriali. Dunque, gli immobili acquistati da quest’ultima per la somma di 95.000,00 euro in data 30.07.2019 rientrano certamente nella casistica dei beni per i quali l’art. 240-bis c.p. prevede la confisca, atteso che l’interessata non può giustificarne la provenienza.

In tale alveo rientrano anche i lavori di ristrutturazione che la coppia ha eseguito negli anni 2022-2023, nonché i beni strumentali che ha acquistato per arredare la citata abitazione (mobilio, climatizzatori, porte, infissi, ecc.), per un valore stimato ammontante ad oltre € 120.000, approssimato in maniera rilevante per difetto (mobili € 50.000 — porte ed infissi € 38.413,90 — pitturazione € 17.000 — termocamino € 7.000 — termosifoni € 5.660 — kit caldaia € 900 — box per cani € 2.000). La maggior parte di tali importi sarebbero stati pagati in contanti, senza l’emissione di fatture (non presenti nei relativi cassetti fiscali).

Pertanto, va certamente accolta la domanda del P.m. di sequestro preventivo finalizzato alla confisca cx art. 240bis c.p. dei beni indicati in dispositivo.

 

In sintesi, l’ufficio di Procura, ipotizzando l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e crack operante nella provincia di Salerno e nei paesi limitrofi, delega alla polizia giudiziaria mirati accertamenti patrimoniali sul conto della coppia posta al vertice dell’organizzazione.

Gli accertamenti patrimoniali, unitamente alle attività d’indagine di tipo tradizionale, consentono di documentare una modesta capacità reddituale dei coniugi sin dal 2015 che, incrociata con il tenore di vita ed i beni acquistati, permettono di dimostrare una importante sproporzione economica.

Viene quindi formulata la tesi investigativa secondo la quale l’acquisto di alcuni immobili (un’abitazione e due terreni) nonché la presenza di crediti nel cassetto fiscale della donna, per un totale di oltre un milione di euro, è stato possibile solo grazie agli ingenti capitali illeciti derivanti dal narcotraffico.

Tesi pienamente accolta dal Giudice per indagini preliminari, secondo cui gli accertamenti investigativi documentano un’attività di spaccio stabile, organizzata e altamente remunerativa, gestita dagli indagati.

 

Conclusioni.

Nel caso appena esaminato, la confisca allargata ex art. 240 bis c.p. trova piena e legittima applicazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge e giudiziariamente accertati: la presenza di reati in materia di stupefacenti, la sproporzione evidente tra redditi leciti e patrimonio accumulato e l’incapacità degli indagati di giustificarne la provenienza. Le indagini hanno documentato un’attività di spaccio stabile e altamente remunerativa, con un volume d’affari annuo stimato in oltre 1,2 milioni di euro, a fronte di redditi dichiarati nulli o fittizi. Parallelamente, gli acquisti immobiliari, le ristrutturazioni e gli arredi – per importi complessivi superiori a 200.000 euro – risultano privi di copertura economica lecita e spesso pagati in contanti, senza tracciabilità né documentazione fiscale.

Il quadro complessivo mostra una capacità di spesa incompatibile con i redditi leciti dichiarati, elemento cardine per l’applicazione dell’art. 240 bis c.p.

Pertanto la combinazione di:

– reato presupposto (traffico di stupefacenti);

– sproporzione patrimoniale grave e documentata;

– assenza di redditi leciti idonei;

– disponibilità diretta e indiretta dei beni;

– impossibilità di giustificarne la provenienza;

ha reso pienamente fondata la richiesta del Pubblico ministero di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata.

 

 

 


* Maresciallo Maggiore dei Carabinieri

[1] I reati presupposti sono quei delitti che il legislatore considera ad alto disvalore sociale e tipicamente idonei a generare arricchimento illecito. La condanna per uno di essi fa scattare un meccanismo giuridico secondo il quale vi è la presunzione che i beni acquisiti, sproporzionati rispetto ai redditi leciti, siano frutto di attività delittuose e possano quindi essere confiscati nell’ambito del medesimo procedimento.

[2] Stagione costituente il momento più drammatico dello scontro tra l’organizzazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” e lo Stato italiano, caratterizzato da una sequenza di attentati che segnano in modo irreversibile la storia repubblicana. Infatti tra il 1992 e il 1993 l’organizzazione criminale mette in atto una strategia di violenza sistematica contro magistrati, politici e simboli dello Stato, con l’obiettivo di condizionare le istituzioni e reagire all’inasprimento della lotta antimafia.

La fase si apre nel gennaio 1992, quando la Corte di Cassazione conferma le condanne del maxiprocesso di Palermo ed il c.d. “capo dei capi” Totò Riina interpreta la decisione come un tradimento da parte dei referenti politici che non sono riusciti a “aggiustare” l’esito del processo, decidendo di avviare una campagna di ritorsione contro lo Stato.

In questo contesto si collocano gli omicidi di figure politiche e istituzionali e le due stragi simbolo dell’anno: Capaci (23 maggio 1992), in cui vengono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, e via D’Amelio (19 luglio 1992), costata la vita a Paolo Borsellino e cinque agenti.

[3] La Corte costituzionale, con le sentenze n. 48/1994 e n. 291/1996, ha riconosciuto la legittimità dell’inversione dell’onere della prova sulla provenienza lecita dei beni, ritenendo la presunzione di accumulo illecito ragionevole e proporzionata alla gravità dei reati presupposti. La Corte di cassazione, Sez. I, con le pronunce n. 9148/1997, n. 1522/1999 e n. 10265/2000, ha chiarito che la misura opera anche sui beni nella disponibilità indiretta del condannato, che la sproporzione patrimoniale costituisce un indice presuntivo sufficiente e che la confisca deve essere disposta d’ufficio dal giudice.

[4] I nomi degli indagati riportati nell’ordinanza sono stati volutamente modificati.

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