LA PROVA DICHIARATIVA TRA ORALITÀ E DURATA DEL PROCESSO: ILMUTAMENTO DELL’ORGANO GIUDICANTE NELLA RIFORMA CARTABIA
- Paola Nobile
- 4 giorni fa
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1. ORALITÀ ED IMMEDIATEZZA NEL PROCESSO PENALE.
Con ordinanza resa in data 11 febbraio 2026 (RGNR 2238/2019), emessa dal Tribunale di Rieti, in persona del Giudice dott.ssa Ludovica Capece Minutolo del Sasso, ha accolto l’istanza dell’avvocato difensore dell’imputato, avente ad oggetto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – con contestuale dichiarazione di mancato consenso all’utilizzo delle dichiarazioni precedentemente acquisite – formulata a seguito di mutamento dell’organo giudicante. Il provvedimento offre lo spunto per una riflessione sul significato attuale del principio di immediatezza e sui limiti entro cui la rinnovazione della prova dichiarativa possa dirsi realmente funzionale alla qualità della decisione, alla luce delle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali.
Nel processo penale di matrice accusatoria, la prova dichiarativa occupa una posizione di assoluto rilievo, tanto sul piano quantitativo quanto, soprattutto, su quello qualitativo, configurandosi come una delle principali fonti di conoscenza giudiziale e, al tempo stesso, come una delle più complesse sul piano epistemologico[1]. A differenza della prova documentale o di quella tecnico-scientifica, la dichiarazione resa in dibattimento non si esaurisce nel contenuto proposizionale delle risposte fornite, ma si struttura come un atto comunicativo complesso, nel quale il dato verbale si intreccia inscindibilmente con elementi extraverbali e paraverbali – quali il tono della voce, le pause, le esitazioni, la postura e la reattività alle sollecitazioni del controesame – che concorrono in modo decisivo alla valutazione dell’attendibilità del narrato e della credibilità della fonte[2].
È proprio questa peculiare fisionomia della prova dichiarativa a fondare, sul piano sistematico, i principi di oralità e immediatezza, tradizionalmente considerati cardini del modello dibattimentale accusatorio.
L’oralità non costituisce una mera modalità formale di assunzione della prova, bensì il presupposto attraverso cui il contraddittorio si realizza in forma effettiva, consentendo alle parti di incidere dinamicamente sul processo di formazione del materiale probatorio[3]. In tal senso, l’oralità garantisce che la prova si formi nel confronto dialettico tra accusa e difesa, sotto il controllo del giudice, e non venga semplicemente “importata” nel processo come dato già cristallizzato.
Il principio di immediatezza, a sua volta, non si identifica esclusivamente con la presenza fisica del giudice all’atto dell’assunzione della prova, ma esprime un’esigenza più profonda: quella che la decisione sia fondata su una percezione diretta e non mediata della fonte di prova, tale da vagliare la credibilità del teste e l’attendibilità delle sue valutazioni[4]. La dottrina ha da tempo sottolineato come l’immediatezza assolva ad una funzione eminentemente cognitiva, in quanto consente al giudicante di cogliere una serie di elementi informativi che sfuggono alla verbalizzazione scritta e che risultano tuttavia essenziali ai fini della valutazione della prova[5].
In questa prospettiva, oralità e immediatezza non sono semplici garanzie formali, ma strumenti essenziali per assicurare la qualità della conoscenza giudiziale. Esse servono ad evitare che la valutazione della prova dichiarativa si trasformi in una conoscenza “di secondo grado”, filtrata attraverso la trascrizione scritta, che è per sua natura selettiva e incapace di cogliere la complessità dell’atto comunicativo[6]. L’importanza di tali principi emerge anche dalla tradizionale attenzione riservata all’identità tra il giudice che assume la prova e quello (giudice) che la valuta ai fini della decisione, intesa non come un formalismo procedurale, ma come una garanzia della completezza e pienezza della valutazione giudiziale[7].
La centralità dei principi di oralità e immediatezza si manifesta in modo particolarmente incisivo proprio nell’ambito della prova dichiarativa, la cui valutazione è strettamente legata alla possibilità di cogliere la fonte nella sua dimensione complessiva, intesa come comportamento, reattività e modalità di interazione con il contesto processuale[8]. Quando la conoscenza giudiziale viene costruita attraverso strumenti che restituiscono solo una rappresentazione mediata o frammentaria della dichiarazione, infatti, il rischio è quello di una decisione fondata su un materiale probatorio qualitativamente depotenziato, incapace di restituire la complessità dell’atto comunicativo da cui la prova trae origine.
2. LA RIFORMA CARTABIA: IL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E UN BILANCIAMENTO TRA RAGIONEVOLE DURATA E PRINCIPIO DI ORALITÀ ED IMMEDIATEZZA.
La riforma Cartabia costringe l’operatore del diritto a porsi una domanda che il processo penale italiano ha a lungo eluso o affrontato solo in termini tecnici: se sia davvero accettabile, e fino a che punto, sacrificare i principi di oralità ed immediatezza sull’altare della ragionevole durata del processo. La questione non è meramente organizzativa, né può essere ridotta a un problema di efficienza del sistema giudiziario; essa investe il significato stesso del “giusto processo” e il modo in cui l’ordinamento concepisce l’accertamento della responsabilità penale[9]. La durata ragionevole, da garanzia posta a tutela dell’imputato e della collettività, rischia di trasformarsi in un valore autosufficiente, capace di giustificare la compressione di quelle modalità di formazione della prova che storicamente hanno costituito il cuore pulsante del processo penale.
Il punto critico è che i principi dell’oralità e dell’immediatezza non rappresentano semplici opzioni procedurali, sostituibili senza conseguenze sostanziali, ma sono strumenti attraverso i quali il processo ambisce a produrre una conoscenza affidabile dei fatti. Detti principi non garantiscono soltanto la partecipazione delle parti o la correttezza formale del contraddittorio, ma incidono direttamente sulla qualità dell’accertamento, consentendo al giudice di fondare la decisione su una percezione diretta delle fonti di prova e sulla dinamica viva del confronto processuale[10]. Sacrificarli (principio di oralità ed immediatezza) in nome della ragionevole durata significa accettare, implicitamente, che la decisione possa poggiare su una conoscenza mediata, frammentaria o ricostruita a posteriori, nella quale il tempo del processo diventa più rilevante del modo in cui la “verità giudiziale” viene formata.
In questa prospettiva, la riforma Cartabia sembra segnare un mutamento silenzioso ma profondo del paradigma del giusto processo: non più un equilibrio tra durata, contraddittorio e immediatezza, ma una gerarchizzazione interna che tende a collocare la celerità in posizione dominante. Il rischio è che oralità e immediatezza vengano progressivamente reinterpretate non come principi strutturali e fondanti il processo penale, ma come variabili dipendenti, suscettibili di essere ridimensionate ogniqualvolta entrino in tensione con l’esigenza di concludere lo stesso (processo) entro tempi ritenuti sostenibili.
Una simile impostazione, tuttavia, solleva un interrogativo di fondo: se un processo penale che rinuncia, anche solo parzialmente, alla formazione piena e diretta della prova possa ancora dirsi “giusto ed equo” solo perché rapido.
La provocazione, allora, non riguarda soltanto il bilanciamento tra valori concorrenti, ma la direzione complessiva verso cui si muove il sistema. Se la ragionevole durata diventa il criterio prevalente di legittimazione del processo, il rischio è che l’accertamento penale venga progressivamente concepito come un’attività di gestione del tempo e degli atti, più che come un percorso conoscitivo fondato sull’oralità, sull’immediatezza e sul confronto diretto tra le parti. In tal senso, il sacrificio di questi principi non appare più come un’eccezione giustificata da esigenze contingenti, ma come il segnale di una trasformazione più radicale, nella quale il processo penale sembra accettare consapevolmente una riduzione della propria ambizione cognitiva in cambio della promessa – non sempre mantenuta – di una maggiore efficienza.
La domanda che resta aperta, e che la riforma Cartabia rende ormai inevitabile, è se un sistema penale possa davvero permettersi questo compromesso: se sia preferibile un processo più rapido ma strutturalmente meno aderente ai canoni tradizionali di formazione della prova, o se la rinuncia all’oralità e all’immediatezza finisca per compromettere proprio quella qualità della decisione che dovrebbe costituire il fondamento ultimo della sua legittimazione democratica.
3. LA RINNOVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE A SEGUITO DEL MUTAMENTO DELL’ORGANO GIUDICANTE.
Tali premesse teoriche trovano un riscontro particolarmente significativo nella disciplina dettata dagli artt. 510 comma 2-bis e 495 comma 4-ter c.p.p., introdotti dalla riforma Cartabia, i quali, letti in combinato disposto, incidono in modo profondo sul regime del mutamento dell’organo giudicante e sulla configurazione del diritto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
L’art. 495 comma 4-ter c.p.p. sancisce che “Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. […]”. La disposizione nasce, infatti, dall’esigenza di confrontarsi con una crisi non episodica, ma sistemica, del paradigma classico dell’oralità, messo alla prova dalla durata tendenzialmente dilatata dei procedimenti, dalla fisiologica mobilità degli organi giudicanti e dalla persistente inadeguatezza delle dotazioni tecnologiche degli uffici giudiziari.
Ne deriva che, in primo luogo, l’attenuazione del principio di identità tra il giudice che assume la prova e quello che decide non implica una sua svalutazione, ma ne chiarisce la natura strumentale. L’identità soggettiva non è tutelata in quanto tale, bensì in quanto funzionale a garantire una conoscenza diretta e completa della prova, soprattutto quando essa presenta profili valutativi non interamente traducibili in forma scritta. Da qui l’idea che la rinnovazione non debba essere automatica, ma giustificata dalla sua effettiva utilità conoscitiva.
Il comma 4-ter c.p.p., inoltre, esprime una concezione funzionale e non ritualistica delle garanzie processuali: l’oralità non è un valore assoluto, ma uno strumento da attivare quando contribuisce concretamente alla pienezza della conoscenza giudiziale. È in questo equilibrio tra efficienza e qualità dell’accertamento che si collocherebbe la razionalità della norma.
L’art. 510 comma 2-bis c.p.p. sancisce che “L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.”. Elevando la riproduzione audiovisiva a strumento abituale di verbalizzazione per le prove dichiarative, logicamente, salva la "contingente indisponibilità" di mezzi tecnici, la norma impone che l'atto sia documentato in video, superando la tradizionale e spesso "afasica" lettura del verbale cartaceo. Questa innovazione non è fine a sé stessa, ma è funzionale a fornire un supporto informativo più ricco – capace di restituire tratti prosodici e prossemici – in vista di eventuali patologie processuali[11].
L’art. 510 comma 2-bis c.p.p introduce, quindi, una forma di oralità mediata in quanto il giudice non percepisce direttamente la fonte dichiarativa, ma accede al contenuto della prova attraverso la videoregistrazione.
Proprio per questo, la norma subordina la lettura alla condizione che la dichiarazione sia stata raccolta con garanzie di contraddittorio. In tal modo, si tutela almeno il diritto delle parti di aver potuto interloquire sulla prova nel momento in cui essa è stata formata, compensando – per quanto possibile – la perdita dell’immediatezza.
Da ultimo, la lettura sinergica degli artt. 510 comma 2-bis c.p.p. e 495 comma 4-ter c.p.p. delinea un modello di “immediatezza virtualizzata” in quanto, se da un lato la rappresentazione audiovisiva della prova segna un indubbio progresso rispetto alla mera trasposizione cartolare, dall’altro la sua effettiva capacità garantista risulta subordinata alla tenuta del modello dibattimentale di fronte a spinte efficientistiche che rischiano di svuotarne i valori fondativi. Solo un'applicazione rigorosa, che mantenga la centralità dell’udienza anche nel momento della visione video, potrà garantire che la tecnologia serva il processo senza svuotarlo delle sue garanzie ontologiche[12].
3.1 IMMEDIATEZZA, LEGALITÀ DELLA PROVA E UNITÀ SOGGETTIVA DELLA FUNZIONE VALUTATIVA.
L’interrogativo circa la legittimità di una decisione fondata su prove dichiarative assunte da un giudice diverso da quello chiamato a decidere non può essere adeguatamente compreso senza richiamare il modello di procedimento probatorio legale introdotto dal codice del 1988. Con esso, il legislatore ha scomposto l’attività probatoria in una sequenza strutturata — ammissione, assunzione e valutazione — ciascuna delle quali risponde a principi parzialmente differenti. Secondo l’impostazione tradizionale, l’ammissione e l’assunzione della prova risultano rigidamente ancorate al principio di legalità, mentre la valutazione è ricondotta alla libertà di convincimento del giudice, nei limiti della motivazione. È in questo quadro che si inserisce il noto dibattito dottrinale circa la possibilità di scindere tali momenti non solo sul piano logico, ma anche su quello soggettivo, ossia se essi possano essere concretamente esercitati da “giudici-persona” diversi. Un primo filone dottrinale[13] muove da una concezione estensiva del principio di legalità, destinato a permeare l’intero iter probatorio, inclusa la fase valutativa. In questa prospettiva, la libertà di convincimento del giudice non si configura come uno spazio arbitrario, ma come una libertà giuridicamente vincolata, sottoposta a regole di razionalità, verificabilità e controllo, come dimostra l’obbligo di motivazione. Ne consegue che la valutazione non rappresenta un momento autonomo e sganciato dalla formazione della prova, ma costituisce la proiezione cognitiva di un’attività che resta complessivamente governata dal principio di legalità. Di segno diverso è l’impostazione riconducibile a Cordero[14], per il quale il procedimento probatorio si articola in due blocchi funzionalmente distinti: da un lato, ammissione e assunzione, rigidamente soggette alla legalità; dall’altro, la valutazione, quale fase autonoma retta dal principio del libero convincimento. In tale schema, la valutazione costituisce un momento logicamente ulteriore e indipendente, non necessariamente legato alla presenza del giudice nella fase genetica della prova, purché il materiale probatorio sia stato legittimamente formato. È evidente come la scelta tra questi due modelli teorici incida direttamente sulla tenuta costituzionale dell’immediatezza mediata introdotta dalla riforma Cartabia. Se si aderisce alla prima impostazione, la scissione soggettiva tra giudice che assume la prova e giudice che la valuta appare strutturalmente problematica: la valutazione, infatti, non è un’attività astratta di lettura o visione di un dato probatorio già cristallizzato, ma un processo cognitivo che presuppone la partecipazione del giudice alla dinamica viva dell’assunzione, nella quale si formano quegli elementi extraverbali e relazionali che non sono pienamente trasferibili nemmeno mediante la riproduzione audiovisiva. Viceversa, solo aderendo alla concezione dualistica dell’iter probatorio, che separa nettamente legalità della formazione e libertà della valutazione, diventa teoricamente sostenibile l’idea che il giudice subentrante possa fondare il proprio convincimento su una prova dichiarativa videoregistrata, senza che ciò comporti una lesione strutturale del principio di immediatezza. Ma è proprio questa premessa teorica che la riforma Cartabia sembra assumere in modo implicito, senza mai esplicitarla né confrontarsi apertamente con le sue conseguenze sistematiche. La videoregistrazione, in tale contesto, non opera più come strumento di supporto all’immediatezza, bensì come meccanismo sostitutivo, funzionale a legittimare una separazione soggettiva tra formazione e valutazione della prova che il modello accusatorio originario del 1988 guardava con sospetto. In questo senso, l’“immediatezza mediata” non rappresenta una semplice evoluzione tecnologica del principio, ma riflette una precisa opzione teorica sul ruolo del giudice e sulla natura della valutazione probatoria, opzione che incide profondamente sull’ambizione cognitiva del dibattimento penale.
3.2 LA RINNOVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE NON SI PRESUME: WARNING AGLI AVVOCATI.
Si rende necessario chiarire in termini più puntuali che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale conseguente al mutamento dell’organo giudicante[15] non costituisce un meccanismo automatico, né un adempimento officioso imposto ex lege, ma risulta strutturalmente subordinata all’iniziativa della parte che vi abbia interesse.
Tale iniziativa, tuttavia, non può esaurirsi nella generica richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, ma deve necessariamente accompagnarsi a una chiara ed espressa dichiarazione di assenza di consenso all’utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente acquisite.
Nel sistema delineato dagli artt. 495 comma 4-ter e 510 comma 2-bis c.p.p., infatti, la mancata opposizione della parte all’utilizzo delle prove dichiarative già formate – ancorché documentate mediante riproduzione audiovisiva – rischia di essere interpretata come accettazione del modello di immediatezza mediata, con conseguente legittimazione della decisione fondata su una prova assunta da un giudice diverso.
Ne consegue che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non si presume, ma deve essere attivata in modo tecnicamente consapevole, attraverso un atto che renda inequivoca la volontà della parte di non consentire che la valutazione della prova dichiarativa avvenga in assenza di una percezione diretta da parte del giudice chiamato a decidere.
Tale impostazione trova oggi un’esplicita e autorevole conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha progressivamente chiarito la natura e la funzione dell’istituto, sottraendolo a letture riduttive di tipo meramente organizzativo o efficientistico. In particolare, la sentenza della Cassazione Penale n. 12356/2025 qualifica la richiesta di rinnovazione non come una mera facoltà processuale, bensì come un “vero e proprio diritto potestativo, esercitabile a domanda” della parte legittimata.
La nozione di diritto potestativo assume qui un significato preciso e non equivoco: una volta che la parte abbia formulato l’istanza, il giudice non dispone di alcun margine valutativo discrezionale in ordine alla sua accoglibilità. In altri termini, l’esercizio del diritto non può essere condizionato da apprezzamenti giudiziali sulla rilevanza della prova già assunta, né da valutazioni circa la sua presunta non manifesta superfluità[16]. Ogni scrutinio di merito sull’utilità della rinnovazione si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con la ratio garantista dell’istituto.
La rinnovazione dell’istruttoria, in questo quadro, non assolve una funzione meramente riproduttiva dell’attività probatoria già svolta, ma è strumentale a ristabilire il nesso immediato tra giudice e fonte di prova, nesso che costituisce un elemento strutturale del modello dibattimentale. Il mutamento del giudicante determina, infatti, una frattura nel principio di immediatezza che non può essere sanata se non attraverso la riassunzione della prova dichiarativa dinanzi al nuovo giudicante, qualora la parte lo richieda.
La subordinazione della rinnovazione a un’istanza di parte risponde, dunque, a una duplice esigenza: da un lato, evitare automatismi incompatibili con l’economia processuale, dall’altro, garantire che la tutela dell’immediatezza e del contraddittorio non venga sacrificata sull’altare dell’efficienza, ma rimanga affidata alla valutazione strategica della difesa o dell’accusa, uniche titolari dell’interesse sostanziale alla rinnovazione.
In questa prospettiva, l’intervento della Corte di Cassazione assume una portata sistematica rilevante, poiché delimita con chiarezza i confini del potere giudiziale e riafferma la centralità dell’iniziativa di parte nella salvaguardia delle garanzie dibattimentali. La rinnovazione dell’istruttoria non è, dunque, un favore concesso dal giudice né un istituto soggetto a bilanciamenti discrezionali, ma uno strumento di garanzia che opera secondo una logica binaria: o è richiesto dalla parte, e allora deve essere disposto, oppure resta precluso.
Il combinato disposto delle due norme mostra chiaramente come il legislatore del 2022 abbia inteso prevenire il rischio di regressioni istruttorie e di dilatazione dei tempi processuali, anche a costo di ridimensionare il significato sostanziale della rinnovazione dibattimentale. La possibilità di fondare la decisione su prove dichiarative assunte da un giudice diverso da quello che pronuncia la sentenza viene normalizzata, mentre la rinnovazione assume un carattere eccezionale e residuale, subordinato ad una valutazione discrezionale che tende a privilegiare la continuità del processo rispetto alla pienezza dell’immediatezza. In tale assetto, il diritto alla rinnovazione perde la sua funzione di garanzia epistemica e si riduce a strumento di controllo formale sulla completezza del fascicolo dibattimentale.
3.3 IMMEDIATEZZA APPARENTE E ORALITÀ SIMULATA: I LIMITI DELLA PROVA VIDEOREGISTRATA NEL CASO DI MUTAMENTO DEL GIUDICANTE.
Il vero nodo critico che emerge dal mutamento dell’organo giudicante riguarda la legittimità di una decisione fondata su prove dichiarative alla cui assunzione non ha presieduto il giudice chiamato a decidere.
Ci si deve infatti domandare se sia compatibile con i principi di immediatezza e oralità la circostanza secondo cui, a fronte del subentro di un nuovo giudice, la decisione venga assunta sulla base di videoregistrazioni, di tracce audio o, nel caso più radicale, mediante la mera lettura delle trascrizioni degli atti dichiarativi. In tali ipotesi, l’organo giudicante è chiamato a valutare un materiale probatorio la cui formazione si è integralmente svolta al di fuori della sua sfera percettiva e decisionale, senza che sia stato possibile esercitare i poteri di integrazione istruttoria previsti dall’art. 506 c.p.p. né intervenire per prevenire o neutralizzare l’uso di domande suggestive ai sensi dell’art. 511 comma 2, c.p.p.
La questione non può essere ridotta a un mero problema di fedeltà della riproduzione audiovisiva. Anche la videoregistrazione della prova dichiarativa, pur rappresentando un indubbio progresso rispetto alla tradizionale cristallizzazione cartolare, non consente al giudice subentrante di incidere attivamente sulla dinamica dell’esame, né di governarne lo sviluppo secondo le esigenze emergenti nel corso dell’assunzione. L’immediatezza, infatti, non si esaurisce nella percezione visiva od uditiva del dichiarante, ma presuppone una partecipazione diretta e attiva del giudice alla formazione della prova dichiarativa.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, raramente esplicitato ma tutt’altro che secondario[17]: in assenza di specifici meccanismi di controllo, non vi è alcuna garanzia effettiva che il giudice chiamato a decidere proceda alla visione integrale delle videoregistrazioni, né che tale visione sostituisca realmente la lettura delle trascrizioni. Il rischio concreto è che la videoregistrazione assuma una funzione meramente simbolica, legittimando una forma di cartolarizzazione occulta del dibattimento, nella quale l’oralità sopravvive solo come simulacro.
In questa prospettiva, il mutamento dell’organo giudicante si trasforma da evento patologico da neutralizzare mediante garanzie rafforzate in occasione per una progressiva erosione dei valori fondanti del dibattimento. La decisione finisce così per poggiare su una prova che il giudice non ha visto nascere e non ha potuto sottoporre a quel controllo critico che costituisce il presupposto della sua valutazione.
4. CONCLUSIONI.
L’analisi evidenzia come la riforma Cartabia abbia introdotto un equilibrio particolarmente fragile tra ragionevole durata del processo e principi di oralità e immediatezza. La disciplina della videoregistrazione delle prove dichiarative e della rinnovazione dell’istruttoria in caso di mutamento dell’organo giudicante non rappresenta una mera innovazione tecnica, ma incide direttamente sulla qualità della conoscenza giudiziale.
La lettura coordinata degli artt. 510 comma 2-bis e 495 comma 4-ter, c.p.p. delinea un modello di immediatezza “mediata”, nel quale la videoregistrazione diviene lo strumento attraverso cui neutralizzare gli effetti del mutamento del giudice. In tale prospettiva, la tecnologia non opera più come semplice supporto organizzativo, ma come presupposto sostanziale per la compressione di una garanzia fondamentale. Ne deriva una disciplina che si colloca al crocevia tra efficienza, contraddittorio e parametri costituzionali del giusto processo, imponendo un ripensamento del ruolo dell’immediatezza nel dibattimento penale.
La qualificazione della rinnovazione dell’istruttoria come diritto potestativo della parte costituisce un presidio essenziale contro letture efficientistiche dell’istituto, riaffermando la centralità dell’iniziativa di parte nella tutela dell’immediatezza. Tuttavia, la tenuta effettiva di tale garanzia resta affidata alle prassi applicative e alla loro capacità di resistere a una progressiva normalizzazione dell’immediatezza mediata.
Rimane, da ultimo, irrisolto il problema della verificabilità dell’effettiva fruizione delle videoregistrazioni da parte del giudice subentrante. In assenza di adeguati strumenti di controllo, il rischio è che la tecnologia legittimi una nuova forma di cartolarizzazione del dibattimento, più sofisticata ma meno incisiva sul piano delle garanzie.
In definitiva, la riforma pone una scelta non eludibile: privilegiare l’efficienza accettando una riduzione dell’ambizione cognitiva del dibattimento, oppure preservare oralità e immediatezza come condizioni irrinunciabili della legittimità della decisione penale?
Dott.ssa Paola Nobile
[1] V. Grevi, Garanzie della prova e decisione, Milano, 2017, pp. 205 e ss.
[2] E. Marzaduri, Oralità e immediatezza nel processo penale, Milano, 2008, 71 ss.; G. Illuminati, Contraddittorio e formazione della prova, Bologna, 2019, pp. 117 e ss.
[3] A. Gaito, Il contraddittorio nella formazione della prova, Torino, 2016, pp. 94 e ss.
[4] P. Tonini, Manuale Di Procedura Penale, Giuffrè, Milano, 2023, p. 282.
[5] L. Lupária, Processo penale e nuove tecnologie, Milano, 2021, pp. 182 e ss.
[6] G. Conso, Profili del nuovo processo penale, Padova, 1996, pp.139 e ss.
[7] Ex art. 525 comma 2.
[8] Corte Cost., 10 giugno 2010, n. 205, in Cass. Pen., 2010, 3821, ha ravvisato nell’espressione “davanti a giudice”, contenuta nel comma 2 dell’art. 111 Cost., un fondamento costituzionale del principio di immediatezza.
[9] Sul punto, afferma P. Tonini, in Manuale Di Procedura Penale, Giuffrè, Milano, 2023, p. 39, che “L’efficienza processuale non può compromettere le garanzie dell’imputato e la qualità dell’accertamento processuale”.
[10] Ex art. 525 comma 2 c.p.p.
[11] N. Di paco, Il dibattimento “post-Cartabia”: riflessioni a margine delle modifiche apportate alla fase del giudizio, in La Legislazione Penale, 2024, p. 14.
[12] N. Di paco, Il dibattimento “post-Cartabia”: riflessioni a margine delle modifiche apportate alla fase del giudizio, in La Legislazione Penale, 2024, pp. 14 e ss.
[13] Ex multis, G. Leone, Trattato di diritto processuale penale, vol. II, Jovene, Napoli, 1961, p. 156.
[14] P. Ferrua, Corderiana, Meditazioni sul processo penale, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 7 e ss.
[15] Ex art. 495 comma 4-ter c.p.p.
[16] “[…] vero e proprio diritto potestativo esercitabile a domanda senza che, come detto, il giudice possa negarne l'esercizio sulla base di una diversa valutazione circa la rilevanza e/o non manifesta superfluità della rinnovazione […]” (cfr. Cass. Pen. 12356/2025, Sez 3, 16 gennaio 2025 n. 12356, Baraldi, Frigo, in CED).
[17] E già palesato da parte della dottrina: tra i più, v. N. Di paco, Il dibattimento “post-Cartabia”: riflessioni a margine delle modifiche apportate alla fase del giudizio, in La Legislazione Penale, 2024, p. 15.


