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Quando il luogo fisico dell’udienza è spostato in altro circondario.

Nell’ambito di un maxiprocesso di competenza del tribunale di Vallo Della Lucania, che coinvolge all’incirca 270 imputati, dopo la spedizione dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., il magistrato del pubblico ministero si è determinato per la richiesta di rinvio a giudizio. Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona fisica di un giudice appartenente al Tribunale di Salerno applicato temporaneamente presso il Tribunale di Vallo Della Lucania, ha provveduto in applicazione di provvedimento presidenziale a fissare l’udienza preliminare presso l’aula bunker del Tribunale di Salerno. Conseguentemente ne è derivato che, per motivi legati alla incapienza delle aule di udienza, un processo di competenza del Tribunale di Vallo della Lucania ‘poteva’ 1 essere deciso da un giudice appartenente al Tribunale di Salerno nel territorio di Salerno creando l’impressione di una elusione del principio del giudice naturale precostituito.

Tale principio, previsto dall'art. 8, comma 1, c.p.p. - secondo cui "la competenza è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato" - risponde ad evidenti esigenze di funzionalità del processo, legate alla raccolta e verifica delle prove2, e favorisce l’esercizio in tempi ragionevoli della funzione giurisdizionale, consentendo un più adeguato esercizio del diritto di difesa, una massimizzazione dell’effetto general-preventivo della pena e ad una più adeguata risposta alle istanze di giustizia che promanano dal territorio ove si è consumato il reato3. Il forum commissi delicti permette, quindi, nella prospettiva della costruzione di un dettato conforme all’art. 25 costituzione, oltre che assicurare il rispetto del principio della precostituzione del giudice, di individuare il giudice naturale4.

La giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di rilevare che il giudice naturale precostituito deve essere individuato ex lege, in base a criteri preventivamente statuiti, così che la riserva di legge di cui all’art. 25 cost. è violata solo quando il giudice è istituito in modo arbitrario e a posteriori, cd. giudice del post factum.

Nel caso in esame, per effetto di scelte organizzative compiute a priori, si è affermata la competenza del Tribunale di Vallo designando un giudice di Vallo a trattare un processo nel territorio di Salerno. Tale scelta, sia pur rispettosa del principio della precostituzione sembra eludere quello di naturalità derogando al locus commissi delicti. In altri termini il giudice designato sembrerebbe precostituito ma non naturale. Si tratta però solo di una suggestione.

È evidente come l’istituto dell’applicazione dei magistrati, che consente il trasferimento temporaneo di un magistrato da un ufficio giudiziario ad un altro per specifiche esigenze, non esplica alcuna forza attrattiva sullo spostamento della sede processuale essendo solo un caso che il magistrato applicato a Vallo fosse proprio di Salerno ove è stato spostato il processo. Si è avuta in tal modo l’impressione di uno spostamento di competenza da un giudice ad un altro, ma in realtà ciò che è stato spostato è solo il luogo fisico dell’aula d’udienza in altro circondario dello stesso distretto, senza intaccare il principio di precostituzione.

Lo spostamento dalle aule di udienza a ciò deputate generalmente site nei palazzi di giustizia o nelle cittadelle giudiziarie, risponde all’esigenza di assicurare il buon andamento e l’efficacia del sistema giudiziario ed è possibile in tutte le ipotesi in cui le stesse si palesino chiaramente inadatte o insufficienti a contenere tutte le parti processuali coinvolte o anche per motivi di sicurezza ex art 145- bis disp. att. c.p.p., la cui ratio, desunta anche dai lavori preparatori, è proprio quella di garantire la sicurezza dei testimoni e/o degli imputati, specie se collaboratori di giustizia, il che comporta la necessità di svolgere il dibattimento in aule a ciò idonee.

È così capitato che per ragioni organizzative, legate all’elevato numero delle parti in causa, il processo venisse trasferito dalle “solite” aule di tribunale in aule provvisorie adibite ad hoc: si pensi, ad esempio, al maxiprocesso per il disastro di Costa Concordia, celebrato nel Teatro moderno di Grosseto anziché nel Palazzo di Giustizia di Grosseto, proprio per consentire la capienza e la presenza di tutte le parti in causa (oltre 200 parti civili costituite) o, nell’aula magna del tribunale di Torino, nel caso del processo per i fatti di piazza S. Carlo, scelta dettata dalla necessità di garantire il distanziamento nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

Proprio l’epidemia da Covid 1019 ha spinto verso la trasformazione dell’aula giudiziaria in aula virtuale, così che far coincidere la territorialità con il luogo fisico ove il processo si svolge diventa veramente arduo.

Non è affatto escluso che, in un futuro non troppo lontano, il processo penale possa svolgersi interamente in aule virtuali, dove tutte le parti del procedimento sono collegate da remoto, rendendo accessibile la partecipazione al processo penale a tutta la collettività tramite la generazione di un link che consenta di “entrare” nell’aula che ha sede solo virtualmente nel circondario del giudice naturale precostituito. Siffatta ipotesi, anche se sembra porsi in maniera alquanto neutra rispetto alle esigenze di funzionalità del processo, legate alla raccolta e verifica delle prove, e di rispetto del principio di ragionevolezza dei tempi, sradica il giudice dall’aula luogo fisico, lascia dubbi sulla effettività di un adeguato esercizio del diritto di difesa, e sterilizza l’effetto general-preventivo della pena stessa non dando più risposta alle istanze di giustizia che promanano dal territorio ove si è consumato il reato.


Dott. Gerardo Romano



1 Nel corso dell’Udienza preliminare è poi intervenuto un Giudice appartenente al Tribunale di Vallo della Lucania sostituendo il Collega del Tribunale di Salerno applicato temporaneamente.

2 Cfr. Cass. pen sez. 6, 23 aprile 2004, n. 23106, (conflitto di competenza in proc. pen. Loccisano), in ced cass. n. 229959 – 01.

3 Per queste considerazioni, A. A. DALIA / M. FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, Milano, 2018, X ed., p. 92-93; F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, IX ed., p. 109 ss., 134 ss.

4 Così, R. ROMBOLI, Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, in Il principio di precostituzione del giudice (atti del convegno organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dall’Associazione «Vittorio Bachelet», Roma, 14-15 febbraio 1992), in Quaderni C.S.M., 1993, n. 66, p. 28

 
 

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